INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Ai sensi dell’art. 165 del
Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il
“Regolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni
sul dott. Lorenzo Lunardo
(d’ora innanzi il “CONSULENTE”) e sui servizi da esso svolti.
Le informazioni contenute nel
presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale
cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o
comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il
destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto
segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di
un contratto di consulenza in materia di investimenti.
Il
CONSULENTE
è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura
e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di
investimenti.
1. INFORMAZIONI SUL
CONSULENTE
Nome
e Cognome: Lorenzo
Lunardo
Domicilio:
Via Federico Ferrari
Orsi, 47 – 90123 - Palermo
Sito
web: www.familybudgets.it
E-mail:
lorenzolunardo.cfa@gmail.com
PEC:
lorenzolunardo@pec.it
Telefono:
3495325371
Iscritto
con delibera n. 1965
del 06/07/2022
nella sezione CFA
dell’Albo unico dei consulenti finanziari
2.
LINGUA UTILIZZATA
Il Cliente potrà comunicare
con il CONSULENTE e ricevere da esso documenti e informazioni in
lingua italiana.
3.
METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
L'invio di lettere, note
informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra
dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche della
informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente
previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente
con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della
sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per
iscritto.
Il Cliente può scegliere, al
momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di
consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere
le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in
particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un
indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna
a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo
e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali
notifiche al CONSULENTE dovranno essere effettuate dal Cliente al
domicilio del CONSULENTE ovvero a mezzo posta elettronica
certificata agli indirizzi sopra indicati.
L’invio delle
raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma
dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno
essere effettuate mediante le seguenti modalità:
⎕ posta (lettera
raccomandata A/R)
⎕ consegna a mano
⎕ piattaforme di
comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal
Consulente
⎕ posta elettronica
ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ posta elettronica
certificate (PEC), all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ fax
4. ISCRIZIONE NELL’ALBO
PREVISTO DALL’ ART. 18 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N.
58
Si dichiara che il CONSULENTE
è iscritto nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 bis del
Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di
Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con
delibera
del 06/07/2022
n°
1965
Il
nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono: Organismo di
vigilanza e tenuta
dell'albo
unico dei Consulenti Finanziari – OCF
Ufficio
Albo Consulenti Finanziari di Roma
Via Tomacelli 146 - 00186 Roma
Tel. 06 45556111 – email:
albo.roma@organismocf.it
PEC:
albo.roma@pec.organismocf.it – www.organismocf.it
5. RELAZIONI
SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Il CONSULENTE invia al
Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio
di consulenza:
entro
30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare un
rendiconto contenente la composizione e l’andamento del
Portafoglio;
entro
60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente a)
una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il
Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle
altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite
nel periodo di riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli
oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi
oggetto di raccomandazione.
6. POLITICA SUI CONFLITTI
DI INTERESSE
Ai sensi dell’art. 177 del
Regolamento Intermediari il CONSULENTE
ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:
- individuare, in riferimento
al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze
che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che
possa ledere gli interessi di uno o più clienti, comprese
le sue preferenze di sostenibilità;
- definire le procedure da
seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali
conflitti.
Le procedure e le misure
adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di
interesse che potrebbero insorgere tra il CONSULENTE il Cliente o
tra il Cliente e altri clienti del CONSULENTE
al momento della
prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di
evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul
Cliente.
Il CONSULENTE ove le misure
adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza,
il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà
chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o
delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle
raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i
rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di
investimento informata.
Il
Cliente può richiedere aL CONSULENTE ulteriori dettagli analitici
sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti
precedentemente indicati
7. ATTIVITA’ PRESTATA E
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il CONSULENTE svolge il
servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art.
1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella “prestazione
di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta
o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più
operazioni relative a strumenti finanziari”
In
particolare, il servizio prestato dal CONSULENTE ha per oggetto:
l’analisi
dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della
valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti;
l’eventuale
riformulazione dell’asset allocation del portafoglio e degli
strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle
informazioni fornite dal cliente ;
la
valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del
Portafoglio
Le raccomandazioni
personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono
avere ad oggetto un’ampia gamma di strumenti finanziari
riconducibili alle seguenti categorie riportate nell’allegato 1,
sezione C, del TUF
a)
Valori mobiliari.
b)
Quote e azioni di O.I.C.R.
Le
raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche
prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti
finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di
portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
Il
CONSULENTE
si riserva la possibilità di svolgere i servizi accessori di cui al
n. 3 e n. 5 dell’Allegato 1, sezione B, del TUF.
Non
è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.
In
merito ad eventuali ulteriori attività professionali svolte dal
CONSULENTE,
si precisa che non sono oggetto della vigilanza della Consob nè
dell’Organismo.
La
predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al
dettaglio sia a clienti professionali
Nello
svolgimento dell’attività il CONSULENTE
non ha l’obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al
Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti
oggetto di raccomandazione.
Il
Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di
investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente
contratto.
Il
Servizio può essere erogato dal CONSULENTE
anche in luogo diverso dal suo domicilio.
Il
CONSULENTE
non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente
il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari
abilitati (banche, SIM, SGR) nell’ambito dei servizi di
investimento e delle attività da queste prestate.
Quale
remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il
Cliente è tenuto a pagare al CONSULENTE
e una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.
In
mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso
essa può variare in funzione dalla complessità e dalla dimensione
del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di
rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il CONSULENTE
dedicherà all’analisi e allo studio sulla fattispecie concreta.
Pertanto il CONSULENTE
si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli
abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo
utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione
del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato.
Modalità e tempi di pagamento
saranno indicati nel suddetto preventivo
La
parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e
per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione del
CONSULENTE
per i servizi prestati al Cliente; al CONSULENTE
è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.
Il
CONSULENTE
è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente
rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché
rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di
investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le
raccomandazioni.
Nella
prestazione del servizio di consulenza il CONSULENTE
non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Il
Cliente ed il CONSULENTE
possono eventualmente concordare che il CONSULENTE
abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le
banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del
risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad
operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette
imprese di investimento inviino direttamente al CONSULENTE
le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.
Per
maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e
sugli obblighi del CONSULENTE
e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di
investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo
svolgimento del servizio.
8.
VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ADEGUATEZZA
Nello
svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il
CONSULENTE
fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di
investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano
l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente
ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante
compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione
del presente contratto o in occasione di eventuali successivi
aggiornamenti.
In particolare, il CONSULENTE
verifica che l’operazione raccomandata:
corrisponda
agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua
tolleranza al rischio;
sia
di natura tale
che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi
connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di
investimento;
sia
di
natura tale per
cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i
rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.
Il
CONSULENTE
effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio
con frequenza ANNUALE.
La
valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di
agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto
indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del
Questionario sottopostogli dal CONSULENTE,
fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:
le
sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al
tipo specifico di prodotto o servizio;
la
sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere
le perdite;
i
suoi obbiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al
rischio;
le
sue preferenze di sostenibilità.
Il
Cliente è tenuto a comunicare al CONSULENTE
eventuali aggiornamenti delle informazioni.
Le
suddette informazioni consentono al CONSULENTE
di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di
raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che
siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al
rischio, alla sua capacità di sostenere perdite e alle sue
preferenze di sostenibilità; nel caso in cui il Cliente non fornisca
le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza
non potrà essere prestato.
Il
Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere
possono compromettere l’attendibilità della valutazione di
adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.
Il
CONSULENTE
è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei
prodotti finanziari e dei servizi di investimento è adeguato per il
Cliente.
9.
INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI SOSTENIBILITA’
Ai
sensi dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento
Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari
oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, il
CONSULENTE
integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità
ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari
prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti
che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le
caratteristiche degli stessi strumenti.
Dato
che la consulenza svolta dal CONSULENTE
riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione
dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio.
Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere
allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è
possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di
raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti
utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del
cliente.
La
valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale,
sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di
strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente
ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di
valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
10.
ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DAL
DOTT. LORENZO LUNARDO
Il
dott. Lorenzo Lunardo
presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di
consulenza in materia di investimenti:
Consulenza per la valutazione
e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
Consulenza per
l’individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare
Consulenza per la
pianificazione finanziaria personale e familiare
Consulenza per la
pianificazione successoria familiare
Le
suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto
specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.
Lo
svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno
specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di
consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un
compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il
cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività
prestata.
Le
attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della
Consob e dell’Organismo, né alla vigilanza di altre Autorità.
11.
STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE
Nello
svolgimento del servizio di consulenza il CONSULENTE
non è orientato su determinate
categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.
Il
CONSULENTE
non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per
ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli
obbiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al
rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità
di sostenibilità delle perdite.